Art. 3.
(Centro nazionale per la cinematografia).

      1. È istituito il Centro nazionale per la cinematografia (CNC). Il CNC definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare la promozione e la difesa della produzione, della diffusione e della fruizione delle attività cinematografiche nazionali.
      2. Al CNC sono trasferite le competenze e le funzioni attribuite alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      3. Il CNC è diretto da un consiglio direttivo nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali, su indicazione delle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dell'industria cinematografica. Il consiglio direttivo è composto da:

          a) tre esperti designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali;

          b) otto componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni dei produttori e dei distributori, degli esercenti, degli autori, questi ultimi in numero di due, dei critici, dei lavoratori e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

          c) un rappresentante del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 4;

 

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          d) un rappresentante dell'agenzia per la promozione del cinema italiano all'estero;

          e) un rappresentante della didattica della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.

      4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente.
      5. Nell'ambito della elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare il cinema italiano, il CNC:

          a) nomina le seguenti commissioni: per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti; per la selezione dei progetti da sostenere; per la gestione del fondo per lo sviluppo delle sceneggiature e dei progetti di film documentari; per l'assegnazione dei premi di qualità; per la promozione delle attività cinematografiche; per il circuito delle sale d'essai; per l'assegnazione dei fondi per la distribuzione e l'esercizio delle sale cinematografiche;

          b) stabilisce gli indirizzi dell'attività del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 4;

          c) coordina l'attività dell'agenzia per la promozione del cinema italiano all'estero e ne stabilisce gli indirizzi;

          d) elabora gli indirizzi per la formazione cinematografica anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

          e) stabilisce la ripartizione interna al settore cinematografico delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in funzione dell'attuazione degli interventi di propria competenza;

          f) al fine di monitorare il settore cinematografico nazionale in funzione del suo sviluppo imprenditoriale, della sua caratterizzazione qualitativa, nonché del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero, istituisce un apposito osservatorio.

 

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